Gioco d’azzardo: la Corte Costituzionale conferma il divieto di pubblicità ed evidenzia la necessità di multe proporzionate

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Con la sentenza n. 172/2026, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema delle sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità di giochi e scommesse. Una decisione che da un lato conferma la validità dei paletti introdotti dal Decreto Dignità a tutela della salute pubblica, e dall’altro chiarisce come le multe debbano essere commisurate alla reale gravità delle condotte.

📌 I punti centrali della sentenza

(Blocco: Elenco puntato con icone)

  • 🛑 Divieto generale confermato: Resta pienamente in vigore lo stop alla promozione (diretta o indiretta) del gioco d’azzardo.
  • ⚖️ Sanzioni proporzionate: L’importo della multa deve potersi adeguare al caso concreto, evitando sproporzioni manifeste per condotte occasionali e minori.
  • 🛡️ Deterrenza garantita: Il minimo edittale di 50.000 euro resta la regola generale per contrastare efficacemente la promozione illecita.

La decisione della Consulta e la tutela della salute

La Corte Costituzionale ha passato nuovamente al vaglio il Decreto Dignità, confermandone la piena validità e attualità. La Consulta ha ribadito la gravità del fenomeno del gioco d’azzardo patologico — specialmente nella sua dimensione online — e la centralità della tutela della salute individuale e collettiva.

I consumatori non devono essere sovraesposti a messaggi che spingono al gioco, riducendo così i rischi legati a dipendenze e sovraindebitamento.

“Il divieto generalizzato di pubblicità resta pienamente legittimo e in vigore. La priorità resta proteggere i cittadini e le famiglie da sollecitazioni continue e dannose.”

🚨 Il caso e il criterio di proporzionalità della sanzione

La pronuncia della Corte nasce dal ricorso di un giovane lavoratore di 28 anni, sanzionato dall’AGCOM per 157.000 euro per aver pubblicato video promozionali su tre canali online con pochissimi follower e visualizzazioni, dai quali aveva ricavato circa 1.000 euro. La norma prevedeva infatti una sanzione pari al 20% del valore della pubblicità, ma comunque non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, senza possibilità di adeguarla alle specifiche circostanze.

La Corte ha riconosciuto che un minimo inderogabile di tale entità può risultare manifestamente sproporzionato se applicato all’attività promozionale occasionale di una persona fisica che agisce al di fuori di logiche imprenditoriali.

Per questo, pur confermando che la regola generale resta il minimo di 50.000 euro (necessario per mantenere l’efficacia deterrente contro i grandi operatori), l’AGCOM potrà applicare un importo inferiore soltanto quando la sanzione risulti manifestamente sproporzionata, valutando:

  • La gravità effettiva della violazione;
  • L’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze;
  • La personalità dell’autore e le sue condizioni economiche.

💡 La nota di Sicilia Consumatori

“La decisione della Consulta chiarisce un aspetto procedurale importante sulla proporzionalità delle sanzioni, ma non deve far passare un messaggio sbagliato. Promuovere e veicolare stimoli al gioco d’azzardo — indipendentemente dal numero di follower o dal guadagno ottenuto — resta una condotta illecita che colpisce soggetti fragili e alimenta una vera e propria ferita sociale.

Chi soffre di disturbo da gioco d’azzardo va ascolstato, sostenuto e curato, non certo colpevolizzato. Al contrario, ogni forma di speculazione o promozione che spinge le persone verso la dipendenza deve trovare un freno fermo nella legge. La tutela dei consumatori passa proprio da una netta riduzione degli stimoli al gioco e dalla responsabilità di chi sceglie di veicolarli.”

🆘 Il rischio delle piattaforme online

La Corte ha infine sottolineato i rischi specifici dei contenuti diffusi su piattaforme online accessibili a chiunque, spesso prive di filtri o controlli efficaci. Per questo motivo, il meccanismo di sanzioni rigorose continua a garantire una tutela forte, consentendo di colpire con severità le grandi piattaforme e le attività promozionali su vasta scala.