Rottamazione cartelle 2023: come funziona

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Una delle più importanti novità per i contribuenti italiani contenute nella Manovra 2023 riguarda la possibilità di cancellare i debiti con il Fisco. Non tutti, naturalmente, ma soltanto quelli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La buona notizia è che sono compresi anche quelli già previsti in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data, cioè sempre 31 luglio 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quater sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. La cancellazione dei debiti non avviene in maniera automatica, ma serve invece presentare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate. Vediamo quindi come e quando presentare domanda.

1. La domanda deve essere fatta esclusivamente online entro il 30 aprile 2023.

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul suo sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
  • in area riservata, con le credenziali SPIDCIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle o gli avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata
  • in area pubblica compilando un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle o avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella o avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.  

2. La convalida dopo 72 ore. 

Dopo aver confermato l’invio della richiesta, il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso questo termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata un’altra mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente domanda inoltrata all’Agenzia.  

3. Cosa succede se la domanda di rottamazione viene accolta

L‘Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una Comunicazione, che può essere in alternativa di:
  • accoglimento della domanda, contenente: – l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); – la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; – i moduli di pagamento precompilati; – le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
E dopo ancora cosa succede? In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per quanto riguarda i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata, cosiddetti debiti “definibili”, decreterà lo stop ad alcune procedure, che quindi saltano. Si tratta delle procedure cautelari o esecutive e delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili” non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.  

4. Come si pagano le somme dovute per la Definizione agevolata

Per pagare le somme dovute per la Rottamazione-quater è possibile sfruttare diversi canali:
  • sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate
  • app EquiClick
  • domiciliazione sul proprio conto corrente;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: – sportelli bancari; – uffici postali; – home banking; – ricevitorie e tabaccai; – sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL – Postamat
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Attenzione alle date: se ci si dimentica di pagare, o lo si fa in ritardo o solo parzialmente, oltre 5 giorni, l’unica rata o anche solo una di quelle calendarizzate nei 5 anni a disposizione, salta la Rottamazione-quater e i versamenti effettuati sono considerati solo a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto: ciò significa che, se non paghiamo entro 5 giorni dalla scadenza, la Definizione agevolata non ci viene più riconosciuta e dovremo versare tutto.  
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